D.Lgs. 18/2023 · Articolo 24
Articolo 24 — Norme transitorie
L'**articolo 24 del D.Lgs. 18/2023** contiene le **norme transitorie** che governano il passaggio dal precedente __D.Lgs. 31/2001__ al nuovo regime: fissa i tempi per adeguarsi ai nuovi obblighi, tiene conto dei procedimenti in corso e accompagna la progressiva entrata a regime dei nuovi parametri e dell'approccio basato sul rischio.
Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026
Perché servono norme transitorie
Cambiare le regole del gioco dall'oggi al domani, in un settore delicato come quello dell'acqua destinata al consumo umano, sarebbe impraticabile. Migliaia di gestori, impianti, laboratori e procedure amministrative devono potersi adeguare senza che si creino vuoti o strappi. Le norme transitorie dell'articolo 24 servono esattamente a questo: costruiscono un ponte tra il vecchio e il nuovo, dando tempo e regole chiare per il passaggio.
Il D.Lgs. 18/2023, entrato in vigore il 21 marzo 2023, ha abrogato il precedente D.Lgs. 31/2001, la norma che per oltre vent'anni aveva disciplinato la potabilità dell'acqua in Italia. Ma abrogare una legge non basta: bisogna dire cosa accade a ciò che era stato fatto sotto la sua vigenza e come ci si allinea ai nuovi obblighi. È il compito di questo articolo.
Cosa disciplina il regime transitorio
Le disposizioni transitorie coprono diversi fronti. Riguardano la continuità delle attività di controllo, la sorte dei procedimenti e degli atti già avviati sotto la vecchia disciplina, e soprattutto i tempi entro cui i soggetti obbligati devono conformarsi ai nuovi adempimenti introdotti dal decreto — a partire dall'approccio basato sul rischio e dai Piani di Sicurezza dell'Acqua, che non si costruiscono in un giorno.
- Continuità delle attività di controllo tra il vecchio e il nuovo regime, senza soluzioni di continuità sulla sicurezza dell'acqua.
- Gestione dei procedimenti in corso e degli atti adottati sotto il D.Lgs. 31/2001.
- Termini di adeguamento ai nuovi obblighi, comprese le valutazioni del rischio e i PSA.
- Progressiva entrata a regime dei nuovi valori di parametro e delle nuove modalità di monitoraggio.
Il transitorio sui valori di parametro
Alcuni parametri hanno un percorso di adeguamento scaglionato nel tempo. È il caso del piombo, il cui valore scende a 5 µg/L a regime ma con un periodo transitorio in cui è tollerato il valore di 10 µg/L, e del cromo, con soglia destinata a ridursi negli anni. Sono esempi tipici di come il decreto accompagni gradualmente il sistema verso limiti più severi.
Le date che contano
La transizione ha alcuni riferimenti temporali significativi. Oltre all'entrata in vigore del decreto nel marzo 2023, un passaggio importante è la piena vincolatività dei nuovi parametri della Parte B a partire dal 12 gennaio 2026: da quella data soglie come quelle per bisfenolo A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR e uranio entrano appieno nel sistema dei controlli.
A complicare — o meglio, a completare — il quadro è intervenuto il correttivo D.Lgs. 102/2025, in vigore dal 19 luglio 2025, che ha modificato numerosi articoli e allegati e ha inciso anche su alcuni aspetti del regime transitorio. Chi deve orientarsi tra le varie scadenze deve quindi tenere conto sia dell'impianto originario del decreto sia degli aggiustamenti introdotti dal correttivo.
Cosa devono fare i soggetti obbligati
Per gestori, laboratori e titolari di attività, l'articolo 24 è l'articolo che risponde alla domanda pratica: 'entro quando devo essermi messo in regola?'. La risposta non è unica, perché dipende dall'adempimento specifico, ma il principio è che il transitorio non è un tempo morto: è un periodo in cui ci si organizza, si costruiscono i PSA, si adeguano i programmi di controllo e ci si attrezza per i nuovi parametri.
Chi affronta oggi questi obblighi ha il vantaggio di poter contare su un quadro più stabile rispetto ai primi mesi dopo l'entrata in vigore. Per capire da dove partire, la guida sugli obblighi del gestore idrico offre una mappa concreta degli adempimenti, mentre chi vuole cogliere il senso complessivo del cambiamento può confrontare vecchio e nuovo nella guida sulle differenze tra D.Lgs. 31/2001 e 18/2023.
Domande frequenti
A cosa servono le norme transitorie dell'articolo 24?
Da quando sono vincolanti i nuovi parametri?
Il correttivo del 2025 ha cambiato il regime transitorio?
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