Glossario del D.Lgs. 18/2023
I termini tecnici del decreto sulle acque destinate al consumo umano, spiegati in modo chiaro. Un dizionario di riferimento per orientarsi tra sigle, definizioni e concetti.
- Acque destinate al consumo umano
- Le acque, trattate o non trattate, destinate a bere, cucinare, preparare cibi o per altri usi domestici, indipendentemente dalla loro origine e dal fatto che siano fornite tramite rete, cisterna, bottiglia o contenitore. È la definizione cardine del campo di applicazione del decreto.Articolo 3 — Campo di applicazione →
- AnTeA
- Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili: il sistema informativo nazionale, istituito dal decreto, che raccoglie i dati sui sistemi di fornitura idrica e sulla qualità dell'acqua per il monitoraggio dell'attuazione della norma.
- Approccio basato sul rischio
- Metodo introdotto dalla Direttiva 2020/2184 che estende il controllo di sicurezza a tutta la filiera idrica, dalle aree di captazione fino al rubinetto, individuando e gestendo i pericoli in modo preventivo anziché limitarsi al controllo del prodotto finale.
- CeNSiA
- Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità. Svolge funzioni tecnico-scientifiche di supporto, coordinamento e valutazione nell'ambito dell'attuazione del D.Lgs. 18/2023.
- Controlli esterni
- Le attività di verifica della qualità dell'acqua svolte dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) in modo indipendente rispetto al gestore, disciplinate dall'articolo 13.Articolo 13 — Controlli esterni →
- Controlli interni
- L'autocontrollo che il gestore idro-potabile e i titolari di determinate attività devono eseguire per verificare la conformità dell'acqua, secondo l'articolo 14.Articolo 14 — Controlli interni →
- Gestore idro-potabile
- Il soggetto responsabile della fornitura di acqua destinata al consumo umano attraverso un sistema di distribuzione. È il principale destinatario degli obblighi di controllo e sicurezza del decreto.
- Interferente endocrino
- Sostanza in grado di alterare il funzionamento del sistema ormonale anche a basse concentrazioni. Tra i parametri del decreto rientrano in questa categoria il bisfenolo A e i PFAS.
- PFAS
- Sostanze per- e poli-fluoroalchiliche, composti di sintesi persistenti e bioaccumulabili. Introdotti tra i parametri obbligatori dal D.Lgs. 18/2023 con limiti di 0,50 µg/L (totali) e 0,10 µg/L (somma).PFAS nell'acqua potabile →
- Piano di Sicurezza dell'Acqua (PSA)
- Strumento di valutazione e gestione del rischio dell'intera filiera idro-potabile, basato sui Water Safety Plans dell'OMS. Il decreto ne rende progressivamente obbligatoria l'adozione.Guida al Piano di Sicurezza dell'Acqua →
- Punto di conformità
- Il punto in cui i valori di parametro devono essere rispettati: di norma il rubinetto utilizzato per il consumo umano nelle utenze, come stabilito dall'articolo 5.Articolo 5 — Punti di rispetto dei valori →
- ReMaF
- Reagenti chimici e Materiali Filtranti attivi e passivi impiegati nel trattamento dell'acqua. L'Allegato IX e l'articolo 11 ne disciplinano requisiti e autorizzazioni.Allegato IX — ReMaF →
- Sistema di distribuzione idrica interno
- L'insieme di tubazioni, raccordi e apparecchiature installati tra il punto di consegna e i rubinetti, all'interno di edifici e proprietà private. La sua gestione è disciplinata dall'articolo 9.Articolo 9 — Distribuzione idrica interna →
- Strutture prioritarie
- Edifici e luoghi in cui la presenza di persone vulnerabili o di grandi flussi rende prioritaria la sicurezza dell'acqua: ospedali, case di cura, scuole, strutture ricettive. Sono elencate nell'Allegato VIII.Allegato VIII — Strutture prioritarie →
- Valore di parametro
- La concentrazione massima ammissibile (o il valore di riferimento) di una sostanza o di un indicatore nell'acqua destinata al consumo umano, fissata nell'Allegato I.Tutti i parametri →
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