DLgs18/2023

D.Lgs. 18/2023 · Articolo 6

Articolo 6 — Approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio

Gestori idriciAutorità sanitarieStrutture prioritarie

L'**articolo 6 del D.Lgs. 18/2023** è il cuore innovativo del decreto: introduce l'**approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio**, che copre l'intera filiera in tre livelli — aree di alimentazione dei punti di prelievo, sistema di fornitura idro-potabile e sistemi di distribuzione interni. Sostituisce la logica del solo controllo a valle con una prevenzione strutturata su tutta la catena.

Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026

La svolta culturale del decreto

Se si dovesse indicare un solo articolo per spiegare cosa cambia con il D.Lgs. 18/2023 rispetto al passato, sarebbe questo. L'articolo 6 introduce l'approccio basato sul rischio, un modo di ragionare che ribalta la logica del vecchio D.Lgs. 31/2001. Non più — o non solo — analisi periodiche per controllare a valle se l'acqua rispetta i limiti, ma un presidio preventivo che guarda a tutta la filiera e cerca di intercettare i pericoli prima che diventino problemi.

È lo stesso salto concettuale che il settore alimentare ha compiuto decenni fa con l'HACCP. Invece di limitarsi a controllare il prodotto finito, si mappano i punti critici lungo tutto il processo e si tengono sotto controllo quelli. Applicato all'acqua, questo significa domandarsi: dove può entrare una contaminazione? Con quale probabilità? Con quali conseguenze? E cosa possiamo fare per prevenirla o ridurla?

Dal controllo alla prevenzione

L'approccio basato sul rischio non elimina i controlli analitici: li rende più intelligenti. Le frequenze e i parametri da cercare vengono modulati sulla base del rischio effettivo, concentrando gli sforzi dove servono davvero.

I tre livelli della filiera

L'articolo 6 struttura l'approccio basato sul rischio su tre livelli consecutivi, che coprono l'acqua dalla sua origine fino al rubinetto. Ogni livello ha un articolo dedicato che ne definisce metodi e responsabilità, ma è qui che se ne coglie il disegno d'insieme.

  1. Aree di alimentazione dei punti di prelievo: la valutazione del rischio delle aree guarda a monte, alle fonti e ai bacini da cui si preleva l'acqua.
  2. Sistema di fornitura idro-potabile: la valutazione del rischio del sistema copre captazione, trattamento, accumulo e distribuzione fino al punto di consegna.
  3. Sistemi di distribuzione idrica interni: la valutazione dei sistemi interni riguarda gli edifici, con attenzione alle strutture prioritarie.

Il pregio di questa architettura è che nessun tratto della filiera resta scoperto. Il rischio che nasce nel bacino idrografico — pensiamo a un'area agricola con uso intenso di fitofarmaci, o a un territorio con contaminazione da PFAS come è accaduto in Veneto — viene affrontato al livello giusto, senza scaricare tutto sul trattamento finale o sul controllo al rubinetto.

Il Piano di Sicurezza dell'Acqua

Lo strumento operativo che dà corpo all'approccio basato sul rischio è il Piano di Sicurezza dell'Acqua (PSA, o Water Safety Plan secondo l'impostazione dell'OMS). È un documento dinamico in cui il gestore descrive il sistema, individua i pericoli e gli eventi pericolosi, valuta i rischi associati e definisce le misure di controllo, il monitoraggio e le azioni correttive. Le indicazioni metodologiche si trovano nell'Allegato VI.

Non è un adempimento da compilare una volta e dimenticare. Il PSA vive, si aggiorna quando il sistema cambia, quando emergono nuovi pericoli, quando un evento anomalo insegna qualcosa. Per capire come si costruisce concretamente, la guida al Piano di Sicurezza dell'Acqua offre un percorso passo per passo.

Non solo grandi acquedotti

L'approccio basato sul rischio non riguarda soltanto i grandi gestori. Anche una piccola fornitura, un agriturismo con pozzo o una struttura ricettiva autonoma devono ragionare in termini di rischio, con una profondità proporzionata alle dimensioni e alla complessità del proprio sistema.

Chi fa cosa e con quali tempi

La responsabilità della valutazione del rischio è ripartita tra i soggetti competenti per ciascun livello: le autorità e i gestori per le aree di prelievo e per il sistema di fornitura, i proprietari e i titolari degli edifici per la distribuzione interna. Il decreto ha previsto una progressione temporale per l'adozione degli strumenti, con scadenze che accompagnano la transizione dal vecchio al nuovo regime — un percorso rafforzato anche dal correttivo D.Lgs. 102/2025.

Nella pratica, per un gestore questo significa non poter più separare il momento del controllo da quello della gestione. Analizzare l'acqua senza avere una valutazione del rischio alle spalle diventa un esercizio parziale; viceversa, una buona valutazione del rischio indirizza i controlli, li rende mirati e, spesso, più efficaci a parità di costo.

Perché conviene, oltre che essere obbligatorio

Al di là dell'obbligo di legge, l'approccio basato sul rischio ha una logica economica e reputazionale evidente. Prevenire una contaminazione costa quasi sempre meno che gestirne le conseguenze: un'ordinanza di non potabilità, la comunicazione ai cittadini, gli interventi d'emergenza, il danno d'immagine. Individuare per tempo un punto debole della filiera — un serbatoio scoperto, un'area di prelievo esposta — è l'investimento che evita la crisi.

Per questo l'articolo 6 andrebbe letto non come un peso burocratico in più, ma come la formalizzazione di un buon senso gestionale. Chi già ragionava per rischi lo ritrova strutturato; chi non lo faceva ha finalmente una cornice per iniziare, con il supporto dell'autorità sanitaria e degli strumenti tecnici degli allegati.

Domande frequenti

Cos'è l'approccio basato sul rischio del D.Lgs. 18/2023?
È un metodo di prevenzione che copre tutta la filiera dell'acqua — dalle aree di prelievo alla rete interna degli edifici — individuando i pericoli e gestendoli prima che diventino non conformità. Sostituisce la logica del solo controllo a valle del vecchio D.Lgs. 31/2001.
Quali sono i tre livelli previsti?
Cos'è il Piano di Sicurezza dell'Acqua?
È lo strumento operativo dell'approccio basato sul rischio: un documento dinamico che descrive il sistema, individua i pericoli e definisce misure di controllo e monitoraggio secondo l'Allegato VI. Approfondisci nella guida al PSA.

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