DLgs18/2023

D.Lgs. 18/2023 · Articolo 25

Articolo 25 — Abrogazioni

Gestori idriciAutorità sanitaria/ASLLaboratori

L'**articolo 25 del D.Lgs. 18/2023** dispone l'**abrogazione del precedente __D.Lgs. 31/2001__** e delle disposizioni con esso incompatibili. È l'articolo che formalizza il cambio di regime: dal 21 marzo 2023 la disciplina delle acque destinate al consumo umano è quella del nuovo decreto, salvo quanto previsto dalle [norme transitorie](/articoli/articolo-24-norme-transitorie).

Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026

Il cambio di regime in un articolo

Ogni volta che una nuova legge subentra a una precedente, occorre dire con chiarezza cosa succede alla vecchia. L'articolo 25 assolve questo compito per il D.Lgs. 18/2023: dispone l'abrogazione del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, che per oltre vent'anni aveva rappresentato la norma di riferimento sulla qualità dell'acqua potabile in Italia, recependo a suo tempo la direttiva europea del 1998.

Non si tratta di un semplice adempimento formale. Abrogare il vecchio decreto significa spostare l'intero baricentro della materia: dal controllo prevalentemente 'a valle' sul prodotto finito si passa all'approccio basato sul rischio che presidia tutta la filiera. L'articolo 25 è, in un certo senso, l'atto di nascita ufficiale di questo nuovo modello.

Cosa viene abrogato

Oltre al D.Lgs. 31/2001 nel suo complesso, l'abrogazione si estende, secondo la formula consueta, alle disposizioni incompatibili con il nuovo decreto. È una clausola di chiusura che serve a evitare sovrapposizioni e a garantire che il quadro normativo resti coerente: dove una vecchia norma confligge con le previsioni del D.Lgs. 18/2023, prevale quest'ultimo.

  • Il __D.Lgs. 31/2001__ e le sue successive modificazioni.
  • Le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina delle acque destinate al consumo umano.
  • I riferimenti normativi che il decreto sostituisce con il proprio impianto di obblighi e controlli.

Attenzione ai rinvii al vecchio decreto

Molti documenti tecnici, capitolati e procedure interne rimandano ancora al D.Lgs. 31/2001. Dopo l'abrogazione, quei rinvii vanno letti alla luce del nuovo quadro: chi opera nel settore dovrebbe aggiornare la propria modulistica e i propri riferimenti per evitare di lavorare su una base normativa superata.

Il ponte con il transitorio

L'abrogazione non va letta in modo isolato ma insieme alle norme transitorie dell'articolo 24. Il vecchio decreto esce di scena, ma il passaggio è accompagnato da regole che assicurano continuità: gli atti e i procedimenti avviati sotto la disciplina previgente non cadono nel vuoto, e i soggetti obbligati hanno tempi definiti per adeguarsi. È il modo con cui l'ordinamento evita strappi in una materia dove la continuità della tutela è essenziale.

Per chi vuole cogliere in modo pratico la portata del cambiamento, il confronto puntuale tra la vecchia e la nuova normativa è raccolto nella guida sulle differenze tra D.Lgs. 31/2001 e 18/2023. L'abrogazione, in fondo, è il punto in cui quel confronto smette di essere teorico e diventa la realtà con cui gestori, laboratori e autorità lavorano ogni giorno.

Domande frequenti

Il D.Lgs. 31/2001 è ancora in vigore?
No. Il D.Lgs. 31/2001 è stato abrogato dall'articolo 25 del D.Lgs. 18/2023. La disciplina vigente sulle acque destinate al consumo umano è quella del nuovo decreto, integrata dal correttivo D.Lgs. 102/2025, salvo quanto previsto dalle norme transitorie.
Cosa succede ai documenti che citano ancora il vecchio decreto?
I rinvii al D.Lgs. 31/2001 presenti in capitolati, procedure e referti vanno riletti alla luce del nuovo quadro. È opportuno aggiornare la modulistica e i riferimenti normativi, perché l'abrogazione ha sostituito il vecchio impianto con quello del D.Lgs. 18/2023.
L'abrogazione ha lasciato dei vuoti normativi?
No. L'articolo 25 va letto insieme alle norme transitorie dell'articolo 24, che garantiscono la continuità tra vecchio e nuovo regime e disciplinano i procedimenti in corso, evitando soluzioni di continuità nella tutela della salute.

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