DLgs18/2023

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D.Lgs. 31/2001 e D.Lgs. 18/2023: tutte le differenze

Il **D.Lgs. 31/2001**, che recepiva la direttiva 98/83/CE, è stato **abrogato e sostituito dal D.Lgs. 18/2023** (recepimento della Direttiva UE 2020/2184). Cambia quasi tutto: arriva l'**approccio basato sul rischio** con i Piani di Sicurezza dell'Acqua, entrano **nuovi parametri** come i PFAS, il **piombo scende da 10 a 5 µg/L** e viene rafforzata l'informazione ai cittadini.

Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026

Due decreti, due epoche diverse

Per oltre vent'anni la qualità dell'acqua del rubinetto in Italia è stata regolata dal D.Lgs. 31/2001, il decreto che recepiva la direttiva europea 98/83/CE. Era una norma solida per i suoi tempi, costruita attorno a un'idea semplice: fissare una lista di valori limite e controllare, campione dopo campione, che l'acqua li rispettasse. Un approccio efficace ma statico, che guardava soprattutto al risultato finale e poco a ciò che poteva accadere lungo la filiera.

Il D.Lgs. 18/2023 cambia proprio questa filosofia. Recepisce la Direttiva UE 2020/2184 e con l'articolo 25 dispone l'abrogazione espressa del vecchio 31/2001: la vecchia norma non convive con la nuova, viene sostituita. Chi gestisce o utilizza acqua destinata al consumo umano deve quindi ragionare con categorie diverse. Non basta più sapere se un valore è rispettato oggi; bisogna dimostrare di avere sotto controllo tutti i punti in cui quel valore potrebbe essere compromesso, dal punto di prelievo fino al bicchiere.

Il cambio di paradigma: dall'analisi al rischio

La differenza più profonda non riguarda un singolo limite, ma il metodo. Il 31/2001 chiedeva di controllare l'acqua; il 18/2023 chiede di gestire il rischio. È il principio del Water Safety Plan, tradotto in Italia come Piano di Sicurezza dell'Acqua, introdotto dall'articolo 6 e articolato su tre livelli: le aree di prelievo, il sistema di fornitura e la distribuzione idrica interna.

Che cosa significa in concreto? Che il gestore non attende il superamento per intervenire, ma mappa in anticipo i pericoli — un pozzo vicino a un sito industriale, una condotta in piombo, un serbatoio mal gestito in un condominio con autoclave — e adotta misure preventive proporzionate. L'analisi di laboratorio resta il cuore del controllo, ma diventa uno strumento dentro un sistema più ampio, calibrato sui rischi reali di quella specifica filiera anziché su una frequenza uguale per tutti.

Un esempio che chiarisce

Con il 31/2001 un acquedotto di montagna e uno di pianura seguivano schemi di controllo molto simili. Con il 18/2023 ciascuno costruisce il proprio piano sulla base dei propri pericoli: la valutazione del rischio decide dove, quando e cosa cercare.

Nuovi parametri e limiti rivisti

Sul piano dei numeri, il 18/2023 aggiorna l'elenco dei parametri dell'Allegato I. Entrano contaminanti che nel 2001 non erano nemmeno all'orizzonte: i PFAS, il bisfenolo A, il clorato, gli acidi aloacetici, la microcistina-LR e l'uranio. Sono in buona parte contaminanti emergenti e interferenti endocrini, la cui rilevanza è cresciuta con l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e con casi di cronaca — quello dei PFAS in Veneto su tutti.

Accanto ai nuovi ingressi, alcuni limiti storici sono stati rivisti. Il piombo è l'esempio più significativo: il valore scende da 10 a 5 µg/L, con un percorso transitorio che accompagna gestori e proprietari nella sostituzione delle vecchie tubazioni. Il cromo passa da 50 a 25 µg/L. In direzione opposta, boro e selenio vedono i loro limiti alzati, allineati alle più recenti valutazioni tossicologiche europee.

Attenzione alle date

I nuovi valori dei parametri di Parte B diventano pienamente vincolanti dal 12 gennaio 2026. Alcuni limiti più severi, come i 5 µg/L per il piombo a regime, hanno tempistiche proprie fissate dalle norme transitorie del decreto.

Il confronto punto per punto

Le principali differenze tra il D.Lgs. 31/2001 e il D.Lgs. 18/2023.
AspettoD.Lgs. 31/2001D.Lgs. 18/2023
Direttiva recepita98/83/CEUE 2020/2184
ApproccioBasato sul rispetto dei valori limiteBasato sul rischio lungo tutta la filiera (PSA)
Parametri emergentiAssenti (no PFAS, no bisfenolo A)PFAS, bisfenolo A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, uranio
Piombo10 µg/L5 µg/L (con transitorio)
Cromo50 µg/L25 µg/L
Materiali a contattoDisciplina frammentariaRequisiti armonizzati e ReMaF (art. 10-11)
Accesso all'acquaNon previstoMisure per l'accesso (art. 17)
Informazione al pubblicoLimitataRafforzata e periodica (art. 18)
Sistemi informativiAssentiAnTeA e CeNSiA per dati e sorveglianza

Come si vede, il salto non è marginale. Cambiano le regole del gioco su più fronti contemporaneamente, e questo spiega perché il legislatore abbia scelto una sostituzione integrale anziché una serie di modifiche al vecchio testo.

Materiali, accesso e trasparenza

Tre novità meritano un accenno a parte perché disegnano un'idea di tutela più moderna. La prima riguarda i materiali a contatto con l'acqua: tubi, raccordi, guarnizioni, rivestimenti. Con il 18/2023 questi materiali devono rispondere a requisiti armonizzati e i reagenti e materiali filtranti confluiscono nel registro ReMaF, così che ciò che tocca l'acqua non ne comprometta la sicurezza. È un tema che il vecchio decreto affrontava in modo molto più sfumato.

La seconda è l'accesso all'acqua previsto dall'articolo 17: misure per migliorare o mantenere l'accesso all'acqua potabile, soprattutto per i gruppi vulnerabili, e per promuovere l'uso dell'acqua di rubinetto. La terza è la trasparenza: l'articolo 18 rafforza l'informazione al pubblico, imponendo che i cittadini ricevano dati chiari e aggiornati sulla qualità dell'acqua che bevono. A supportare tutto questo ci sono i nuovi sistemi informativi AnTeA e CeNSiA, che raccolgono e mettono a sistema i dati a livello nazionale.

Cosa devono fare gestori e utenti oggi

Per chi gestisce acqua — un acquedotto, ma anche un agriturismo con pozzo o un hotel con approvvigionamento autonomo — il passaggio al 18/2023 significa aggiornare il proprio programma di controllo, includere i nuovi parametri e ragionare in ottica di rischio. Chi si affidava a un set di analisi consolidato negli anni deve verificare che quel set sia ancora adeguato: mancano i PFAS? Il piombo è cercato con il limite giusto? Il piano tiene conto della rete interna?

Anche per il cittadino qualcosa cambia, almeno sul piano della consapevolezza: ha più diritto di sapere e strumenti per informarsi. Se hai dubbi sulla tua acqua — di rete o di pozzo — il modo più diretto per allinearsi alle nuove regole è partire da un'analisi che copra i parametri aggiornati del decreto. È il punto da cui capire se sei già in linea o se c'è qualcosa da sistemare. Puoi approfondire anche la nostra guida sulla Direttiva UE 2020/2184 da cui tutto questo discende, oppure richiedere un'analisi tarata sul nuovo quadro normativo.

Domande frequenti

Il D.Lgs. 31/2001 è ancora in vigore?
No. Il D.Lgs. 31/2001 è stato abrogato dal D.Lgs. 18/2023, che con l'articolo 25 ne dispone la sostituzione integrale. Il riferimento normativo attuale per l'acqua potabile è il D.Lgs. 18/2023, come modificato dal correttivo D.Lgs. 102/2025.
Qual è la differenza più importante tra le due norme?
Il passaggio dall'approccio basato solo sui valori limite a quello basato sul rischio (Piani di Sicurezza dell'Acqua). Non si controlla più soltanto il risultato: si prevengono i pericoli lungo tutta la filiera, dal prelievo al rubinetto.
Sono cambiati i limiti dei parametri?
Sì. Alcuni limiti sono più severi (il piombo scende da 10 a 5 µg/L, il cromo da 50 a 25 µg/L), altri sono stati alzati (boro e selenio), e sono entrati parametri nuovi come PFAS, bisfenolo A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR e uranio.
Devo rifare le analisi con la nuova normativa?
È consigliabile verificare che il proprio set di analisi copra i parametri aggiornati, PFAS compresi, e che il piombo sia cercato con il limite corretto. Se il tuo controllo si basava sul vecchio 31/2001, molto probabilmente va integrato.

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