D.Lgs. 18/2023 · Articolo 8
Articolo 8 — Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile
L'**articolo 8 del D.Lgs. 18/2023** disciplina il secondo livello dell'approccio basato sul rischio: la **valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile**, cioè captazione, trattamento, accumulo e distribuzione fino al punto di consegna. È il livello che compete direttamente al gestore e che modula frequenze e parametri dei controlli attraverso il Piano di Sicurezza dell'Acqua.
Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026
Il livello che compete al gestore
Dopo aver guardato a monte con la valutazione delle aree di prelievo, l'approccio basato sul rischio scende lungo la filiera e arriva al cuore dell'attività del gestore. L'articolo 8 riguarda il sistema di fornitura idro-potabile: tutto ciò che c'è tra la captazione dell'acqua e il punto di consegna all'utente, cioè captazione, adduzione, trattamento, accumulo e distribuzione.
È il livello su cui il gestore ha il controllo più diretto e, di conseguenza, la responsabilità più immediata. Qui la valutazione del rischio non è un esercizio teorico ma una radiografia dell'impianto: dove sono i punti deboli, quali eventi possono compromettere la qualità dell'acqua, quali barriere abbiamo per prevenirli. È il presupposto per costruire un Piano di Sicurezza dell'Acqua credibile.
Cosa si valuta lungo il sistema
La valutazione percorre l'intera infrastruttura e per ciascun tratto individua pericoli, eventi pericolosi e misure di controllo. Un serbatoio non ispezionato, un tratto di rete soggetto a rotture, un impianto di disinfezione mal regolato, un ristagno che favorisce le ricrescite batteriche: sono tutti nodi che la valutazione deve far emergere. Le indicazioni operative si integrano con l'Allegato VI sul Piano di Sicurezza dell'Acqua e con l'Allegato II per il controllo.
- Captazione e adduzione: qualità dell'acqua grezza in ingresso e integrità delle opere di presa.
- Trattamento: efficacia e affidabilità dei processi di potabilizzazione e disinfezione.
- Accumulo: stato e gestione di serbatoi e vasche, dove si annidano ristagni e contaminazioni.
- Distribuzione: tenuta della rete, pressioni, tempi di permanenza dell'acqua fino al punto di consegna.
La disinfezione come punto critico
Il trattamento di disinfezione è insieme una barriera fondamentale e una possibile fonte di rischio: dosaggi mal calibrati possono generare sottoprodotti come trialometani e acidi aloacetici. La valutazione del rischio deve bilanciare l'esigenza di abbattere i microrganismi con quella di contenere i sottoprodotti.
Come il rischio ridisegna i controlli
Uno degli effetti più concreti dell'articolo 8 è che la valutazione del rischio modula i controlli. Le frequenze di campionamento e la scelta dei parametri da ricercare non sono più uguali per tutti, ma vengono adattate all'esito della valutazione. Dove il rischio è basso e ben presidiato, alcuni controlli possono essere razionalizzati; dove il rischio è elevato, si intensificano e si mirano ai parametri più critici.
Questo è un punto che i gestori apprezzano quando lo comprendono davvero: l'approccio basato sul rischio non è solo un onere in più, è anche l'occasione per spendere meglio le risorse dei controlli, concentrandole dove il pericolo è reale invece di distribuirle in modo uniforme e poco efficace. La razionalizzazione, però, va sempre giustificata: non è un modo per controllare di meno, ma per controllare in modo più intelligente.
Un processo che vive nel tempo
La valutazione del rischio del sistema di fornitura non è una fotografia da archiviare. Il decreto la concepisce come un processo ciclico, da riesaminare e aggiornare quando cambia qualcosa: un nuovo tratto di rete, un cambiamento nella qualità della fonte, un evento anomalo, l'emergere di un contaminante prima non considerato. Ogni aggiornamento si riflette sul Piano di Sicurezza dell'Acqua e, a cascata, sui programmi di monitoraggio.
Documentare è parte del lavoro
Una valutazione del rischio non tracciata equivale, in caso di controllo esterno o contenzioso, a non averla fatta. Le scelte, le motivazioni e gli aggiornamenti vanno documentati: sono la prova che il sistema è gestito e non lasciato al caso.
Chi deve occuparsene, oltre ai grandi acquedotti
L'obbligo grava sul gestore del sistema di fornitura, ma la platea è più ampia di quella dei soli grandi acquedotti comunali. Un consorzio, un piccolo gestore di montagna, una struttura ricettiva con approvvigionamento autonomo che distribuisce acqua ai propri ospiti: tutti hanno un sistema di fornitura, sia pure di dimensioni diverse, e tutti devono ragionare sui suoi rischi con una profondità proporzionata. Chi vuole tradurre questo in adempimenti concreti trova un percorso nella guida agli obblighi del gestore idrico.
Il livello successivo, quello dei sistemi di distribuzione interni, prende il testimone oltre il punto di consegna, dove la responsabilità passa ai proprietari degli edifici. Insieme, i tre articoli 7, 8 e 9 completano la copertura del rischio dalla fonte al rubinetto.
Domande frequenti
Cosa comprende il sistema di fornitura idro-potabile?
La valutazione del rischio cambia i controlli da fare?
Vale solo per i grandi acquedotti?
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