DLgs18/2023

D.Lgs. 18/2023 · Allegato VII

Allegato VII — Valutazione del rischio delle aree di prelievo

L'**Allegato VII del D.Lgs. 18/2023** elenca le **informazioni ambientali** necessarie per valutare e gestire il rischio nelle **aree di alimentazione dei punti di prelievo**, cioè i territori da cui proviene l'acqua captata. È la parte che porta la tutela a monte di tutto: caratterizzare le aree di captazione, individuare le fonti di inquinamento (agricole, industriali, urbane) e definire misure di prevenzione. Attua la [valutazione del rischio delle aree di prelievo](/articoli/articolo-7-valutazione-rischio-aree-di-prelievo) dell'articolo 7.

Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026

Proteggere l'acqua dove nasce

La qualità dell'acqua che beviamo dipende, prima di ogni trattamento, dalla qualità della risorsa da cui viene captata. Un pozzo scavato accanto a un campo iper-fertilizzato o a un sito industriale parte già svantaggiato. L'Allegato VII nasce da questa consapevolezza e sposta l'attenzione a monte, sulle aree di alimentazione dei punti di prelievo: i territori che, per geologia e idrologia, contribuiscono ad alimentare la falda o il corpo idrico da cui si attinge.

È l'attuazione dell'articolo 7, che introduce la valutazione del rischio delle aree di prelievo come primo anello della catena di sicurezza. L'allegato elenca le informazioni ambientali da raccogliere per capire cosa può minacciare la risorsa e come prevenirlo. Tutelare l'acqua alla fonte è quasi sempre più efficace ed economico che rincorrere la contaminazione a valle, quando ormai è necessario un trattamento costoso.

Quali informazioni vanno raccolte

Per valutare il rischio di un'area di alimentazione non basta un'analisi dell'acqua: serve una conoscenza del territorio. L'allegato indica il tipo di informazioni ambientali da mettere insieme, che compongono una sorta di carta d'identità dell'area di captazione.

  • Caratterizzazione dell'area: estensione, geologia, idrogeologia e vulnerabilità della falda o del corpo idrico.
  • Usi del suolo: attività agricole, zootecniche, industriali e insediamenti presenti nell'area di alimentazione.
  • Fonti di pressione e inquinamento: scarichi, siti contaminati, discariche, uso di fertilizzanti e antiparassitari.
  • Dati di monitoraggio ambientale già disponibili sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali.
  • Prelievi e pressioni quantitative che possono alterare l'equilibrio della risorsa.

Un lavoro di squadra

Queste informazioni non le possiede un solo soggetto. La valutazione delle aree di prelievo richiede il concorso di gestori, autorità ambientali e sanitarie, agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e altri enti. Il decreto disegna un lavoro coordinato, perché nessuno da solo ha il quadro completo del territorio.

Dai dati alle misure di gestione

Raccogliere informazioni è solo il primo passo. L'obiettivo dell'Allegato VII è arrivare a gestire il rischio, cioè a tradurre la conoscenza in azioni concrete. Se la valutazione rivela che un'area di captazione è esposta a un uso intensivo di nitrati di origine agricola, o alla presenza di sostanze come i PFAS legate a scarichi industriali, occorre intervenire: dalle misure di protezione dell'area alle limitazioni d'uso del suolo, fino al rafforzamento dei controlli su quei parametri.

Questa logica alimenta direttamente il monitoraggio: conoscere i rischi dell'area di prelievo consente di calibrare il programma di controllo dell'Allegato II, aggiungendo o intensificando la ricerca dei contaminanti effettivamente probabili in quel contesto. È l'anello che collega la protezione del territorio alla sorveglianza analitica, evitando di cercare tutto ovunque e concentrando gli sforzi dove il rischio è reale.

Il legame con il Piano di Sicurezza dell'Acqua

La valutazione delle aree di prelievo non vive isolata: è il primo tassello del più ampio disegno del Piano di Sicurezza dell'Acqua. L'approccio basato sul rischio del D.Lgs. 18/2023 segue infatti l'acqua per l'intero percorso: le aree di prelievo (articolo 7), il sistema di fornitura (articolo 8) e i sistemi di distribuzione interni degli edifici (articolo 9). L'Allegato VII presidia il primo di questi tre segmenti.

Per un gestore, integrare la valutazione delle aree di prelievo nel proprio PSA significa poter anticipare i problemi invece di subirli. Sapere che una captazione insiste su un'area a rischio permette di predisporre in anticipo trattamenti, controlli e piani di emergenza. È la differenza tra gestire l'acqua con lo sguardo rivolto al futuro e limitarsi a certificare, campione dopo campione, ciò che è già accaduto.

Domande frequenti

Cosa sono le aree di alimentazione dei punti di prelievo?
Sono i territori che, per caratteristiche geologiche e idrologiche, contribuiscono ad alimentare la falda o il corpo idrico da cui l'acqua viene captata. Proteggere queste aree significa tutelare l'acqua alla fonte, prima di qualunque trattamento. L'Allegato VII elenca le informazioni ambientali per valutarne il rischio.
Quali informazioni servono per valutare il rischio di un'area di prelievo?
La caratterizzazione geologica e idrogeologica dell'area, gli usi del suolo, le fonti di pressione e inquinamento (agricole, industriali, urbane), i dati di monitoraggio ambientale disponibili e le pressioni quantitative sulla risorsa. È un quadro d'insieme del territorio, non solo dell'acqua.
Che rapporto c'è con il Piano di Sicurezza dell'Acqua?
La valutazione delle aree di prelievo (articolo 7) è il primo dei tre segmenti dell'approccio basato sul rischio, insieme alla valutazione del sistema di fornitura e a quella dei sistemi di distribuzione interni. Tutti confluiscono nel PSA.

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