D.Lgs. 18/2023 · Articolo 14
Articolo 14 — Controlli interni
L'**articolo 14 del D.Lgs. 18/2023** stabilisce che il gestore idro-potabile e il titolare di determinate attività sono responsabili dei **controlli interni**: devono cioè verificare in autonomia, attraverso analisi di laboratorio, che l'acqua rispetti i valori di parametro fino al punto di consegna. È il cardine dell'autocontrollo previsto dalla normativa sulle acque destinate al consumo umano.
Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026
Che cosa sono i controlli interni
Quando si parla di sicurezza dell'acqua, la normativa distingue due binari paralleli. Da un lato ci sono i controlli esterni, affidati all'Azienda Sanitaria Locale e disciplinati dall'articolo 13; dall'altro i controlli interni, che sono invece una responsabilità diretta di chi l'acqua la gestisce o la utilizza per fini particolari. L'articolo 14 si occupa di questo secondo binario e, in sostanza, chiede a ciascun gestore di non aspettare il controllo dell'autorità pubblica ma di verificare per primo — e in modo continuativo — che tutto sia in regola.
Il principio è quello dell'autocontrollo, un concetto che chi lavora nel settore alimentare conosce bene attraverso l'HACCP. Applicato all'acqua, significa che il gestore deve dotarsi di un programma di campionamenti e analisi, deve sapere dove prelevare, cosa cercare e ogni quanto, e deve conservare le evidenze di ciò che ha fatto. Non è un adempimento formale: è il modo con cui l'ordinamento chiede di dimostrare, dati alla mano, che l'acqua erogata è sicura.
Chi è obbligato a eseguirli
L'obbligo ricade in primo luogo sul gestore del sistema idro-potabile, cioè su chi fornisce acqua attraverso una rete di distribuzione. Ma la platea è più ampia di quanto si pensi. Rientrano infatti tra i soggetti tenuti all'autocontrollo anche i titolari di attività che, pur non essendo acquedotti, mettono a disposizione del pubblico acqua destinata al consumo umano o la impiegano nella produzione di alimenti.
- Gestori di acquedotti e reti di distribuzione, pubblici e privati.
- Imprese alimentari che utilizzano acqua come ingrediente o per il lavaggio (ristoranti, bar, industrie alimentari, agriturismi).
- Strutture ricettive con approvvigionamento autonomo: hotel, B&B, case vacanza, campeggi serviti da pozzo o sorgente.
- Gestori di cisterne, autobotti e distributori di acqua per il consumo umano.
- Titolari di strutture prioritarie (ospedali, scuole, RSA) per la parte di rete interna, in raccordo con l'articolo 9.
Il punto spesso frainteso
Un ristorante allacciato all'acquedotto comunale non deve rifare le analisi che competono al gestore della rete pubblica. Deve però controllare l'acqua a valle del punto di consegna se sospetta problemi legati alla propria rete interna — tubazioni vecchie, impianti di addolcimento, serbatoi — perché lì la responsabilità torna a essere sua.
Frequenza e punti di prelievo
La frequenza dei controlli interni non è fissa: dipende dal volume di acqua distribuito ogni giorno e dall'esito della valutazione del rischio condotta secondo l'approccio dell'articolo 8. Più acqua si eroga e più elevato è il rischio associato alla filiera, più fitto sarà il calendario dei campionamenti. È l'Allegato II del decreto a fornire le tabelle di riferimento con i volumi e le frequenze minime.
I punti di prelievo vanno scelti in modo da essere rappresentativi dell'acqua effettivamente consumata. Non ha senso campionare solo all'uscita dell'impianto di potabilizzazione se il problema può nascere lungo la rete: per questo il programma deve prevedere prelievi distribuiti, dai serbatoi ai punti terminali, secondo la logica del Piano di Sicurezza dell'Acqua.
| Volume distribuito | Logica di frequenza |
|---|---|
| Piccole forniture (< 10 m³/giorno) | Controlli meno frequenti, spesso su base annuale |
| Forniture medie | Frequenza crescente in funzione del volume |
| Grandi forniture | Campionamenti frequenti e distribuiti sulla rete |
Cosa si analizza
Le analisi si articolano su due livelli, in coerenza con l'Allegato II. Il controllo di routine verifica con frequenza elevata un set ridotto di parametri-sentinella — quelli che segnalano rapidamente un'anomalia, come Escherichia coli, torbidità, colore, odore e i parametri operativi della disinfezione. Il controllo di verifica, meno frequente ma più esteso, controlla l'intero elenco dei valori di parametro dell'Allegato I, compresi i contaminanti chimici come piombo, arsenico, nitrati e i nuovi parametri come i PFAS.
Cosa fare in caso di superamento
Se un controllo interno rileva il superamento di un valore di parametro, l'articolo 14 non vive da solo: si aggancia all'articolo 15, che disciplina i provvedimenti correttivi e le limitazioni d'uso. Il gestore deve individuare la causa, informare l'autorità sanitaria e adottare le misure necessarie a ripristinare la conformità, valutando se sia il caso di sospendere temporaneamente l'uso potabile dell'acqua.
Attenzione alla tracciabilità
Non basta rifare l'analisi finché torna a posto. Ogni superamento, l'indagine sulle cause e le azioni intraprese vanno documentati: in caso di controllo esterno o di contenzioso, la storia dei dati è la prima cosa che viene richiesta.
Domande frequenti
I controlli interni sostituiscono quelli dell'ASL?
Un condominio deve fare i controlli interni sull'acqua?
Chi può eseguire materialmente le analisi?
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