DLgs18/2023

D.Lgs. 18/2023 · Articolo 11

Articolo 11 — Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti (ReMaF)

Gestori idriciProduttori di reagentiTecnici di impianto

L'**articolo 11 del D.Lgs. 18/2023** stabilisce i **requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti** — i cosiddetti **ReMaF** — impiegati nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. Coagulanti, disinfettanti, carboni attivi e resine non devono introdurre nell'acqua contaminazioni o residui pericolosi: chi tratta l'acqua deve usare prodotti idonei e conformi.

Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026

Il trattamento non deve inquinare

C'è un paradosso che l'articolo 11 vuole evitare: che il rimedio diventi il problema. Per rendere l'acqua potabile si usano reagenti chimici — coagulanti, disinfettanti, correttori di pH — e materiali filtranti come sabbie, carboni attivi e resine a scambio ionico. Sono sostanze e materiali che entrano in intimo contatto con l'acqua proprio nel momento del trattamento. Se non sono idonei, possono lasciare residui o impurezze e introdurre contaminazioni dove si voleva invece migliorare la qualità.

Per questo il decreto fissa i requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti, sintetizzati con l'acronimo ReMaF. La logica è gemella di quella dell'articolo 10 sui materiali a contatto: tutto ciò che tocca l'acqua deve essere sicuro. Lì si parlava di tubi e rivestimenti, qui di ciò che si aggiunge o si fa attraversare all'acqua per trattarla.

Cosa sono i ReMaF

Sotto la sigla ReMaF rientrano due grandi famiglie, entrambe indispensabili al trattamento dell'acqua ma entrambe potenzialmente rischiose se di qualità inadeguata.

  • Reagenti chimici: prodotti dosati nell'acqua durante il trattamento, come coagulanti e flocculanti, disinfettanti a base di cloro, correttori di pH, agenti per la rimozione di specifici contaminanti.
  • Materiali filtranti: mezzi attraverso cui l'acqua passa per essere depurata, come sabbie e ghiaie, carboni attivi granulari, resine a scambio ionico, membrane.

In entrambi i casi il requisito è che il prodotto svolga la sua funzione senza cedere all'acqua impurezze o sottoprodotti in quantità pericolose. Un disinfettante impuro, un carbone attivo contaminato, una resina che rilascia sostanze indesiderate: sono tutti scenari che l'articolo 11 mira a prevenire attraverso l'uso di prodotti conformi e valutati.

Il caso dei sottoprodotti della disinfezione

Anche un reagente perfettamente idoneo va gestito bene. La disinfezione con cloro, per esempio, può generare sottoprodotti come trialometani, acidi aloacetici e clorato. La qualità del reagente è una condizione necessaria, ma il dosaggio corretto resta responsabilità del gestore.

L'Allegato IX e le regole tecniche

I dettagli tecnici sui requisiti dei reagenti e dei materiali filtranti sono raccolti nell'Allegato IX del decreto, dedicato proprio ai ReMaF. È lì che si trovano i criteri di idoneità e le specifiche a cui i prodotti devono rispondere. Il quadro si completa con le regole europee armonizzate introdotte dalla Direttiva UE 2020/2184, che punta a un sistema comune di valutazione anche per questa categoria di prodotti.

Per un gestore, questo significa non poter scegliere reagenti e materiali filtranti solo in base al prezzo o all'efficacia depurativa, ma dovendo verificare che siano idonei all'uso su acqua destinata al consumo umano. La documentazione di conformità del prodotto diventa parte integrante della gestione dell'impianto e, in caso di controllo esterno, un elemento che può essere richiesto.

Perché conta per la sicurezza complessiva

L'articolo 11 è un tassello dell'approccio basato sul rischio: nella valutazione del rischio del sistema di fornitura, il trattamento è al tempo stesso una barriera fondamentale e un possibile punto critico. Usare ReMaF non idonei introduce un pericolo proprio nel cuore del sistema, vanificando gli sforzi fatti a monte per proteggere la fonte e a valle per controllare l'acqua.

Un principio che vale anche per i piccoli impianti

Non solo le grandi centrali di potabilizzazione: anche un piccolo impianto di trattamento a servizio di un agriturismo o di una struttura ricettiva deve usare reagenti e filtranti idonei. La scala cambia, il principio no.

Cosa fare in pratica

Per chi gestisce un trattamento, tradurre l'articolo 11 in pratica significa alcune attenzioni concrete: acquistare reagenti e materiali filtranti da fornitori che ne attestino l'idoneità all'uso potabile, conservare la documentazione di conformità, sostituire e rigenerare i materiali filtranti secondo le indicazioni e nei tempi corretti, e monitorare l'acqua in uscita dal trattamento per verificare che non compaiano residui o sottoprodotti oltre i valori attesi.

Sono accorgimenti che spesso già rientrano nelle buone pratiche di impianto, ma che il decreto rende espliciti e cogenti. Il filo conduttore, ancora una volta, è che la sicurezza dell'acqua si costruisce anello per anello: non serve a nulla proteggere la fonte e controllare il rubinetto se poi, nel mezzo, il trattamento introduce esso stesso una contaminazione.

Domande frequenti

Cosa significa l'acronimo ReMaF?
Indica i Reagenti chimici e i Materiali Filtranti usati nel trattamento dell'acqua potabile: coagulanti, disinfettanti, correttori di pH, sabbie, carboni attivi, resine. L'articolo 11 ne fissa i requisiti minimi di idoneità, con i dettagli tecnici nell'Allegato IX.
Perché servono requisiti sui reagenti di trattamento?
Perché reagenti e filtranti entrano in contatto diretto con l'acqua durante il trattamento: se non sono idonei possono lasciare residui o impurezze pericolose, trasformando il rimedio in un problema. Devono depurare senza introdurre contaminazioni.
Chi deve rispettare l'articolo 11?
I gestori che trattano l'acqua e i produttori dei reagenti e dei materiali filtranti. Il gestore deve usare prodotti conformi, conservarne la documentazione di idoneità e gestirli correttamente, anche in vista dei controlli esterni.

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