D.Lgs. 18/2023 · Articolo 26
Articolo 26 — Disposizioni finanziarie
L'**articolo 26 del D.Lgs. 18/2023** contiene le **disposizioni finanziarie** che chiudono il decreto: stabilisce in linea generale il principio di **invarianza per la finanza pubblica**, prevedendo che le amministrazioni provvedano agli adempimenti con le risorse disponibili, salvo le specifiche coperture indicate per le attività che ne richiedono.
Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026
L'articolo che chiude il decreto
Ogni provvedimento normativo che comporta attività da parte delle amministrazioni deve fare i conti — letteralmente — con la questione delle risorse. L'articolo 26 è l'articolo di chiusura del D.Lgs. 18/2023 e affronta proprio questo aspetto: come si sostiene, sul piano finanziario, l'attuazione del nuovo sistema di sicurezza dell'acqua. È una parte tecnica, poco appariscente, ma indispensabile perché un decreto senza copertura è destinato a restare inattuato.
Il tema non è banale, perché il decreto introduce compiti nuovi: la messa a regime dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, gli organismi come CeNSiA e AnTeA, il potenziamento dei controlli e degli obblighi informativi. Tutto ciò ha un costo, e l'articolo 26 indica con quali criteri farvi fronte.
La clausola di invarianza finanziaria
Il principio generale è quello della invarianza per la finanza pubblica: come accade in molti decreti legislativi, si stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni non derivino, in linea di massima, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- Principio di invarianza: gli adempimenti si realizzano, di regola, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
- Impiego delle risorse disponibili a legislazione vigente da parte delle amministrazioni coinvolte.
- Individuazione delle coperture per le attività che comportano oneri specifici, secondo quanto indicato dal decreto.
Chi sostiene i costi dei controlli
La clausola di invarianza riguarda soprattutto l'apparato pubblico. Sul versante privato, i costi delle analisi e degli adempimenti restano in capo ai soggetti obbligati: un gestore, un'impresa alimentare o un condominio sostengono le spese dei propri controlli interni, che rientrano nei normali oneri di gestione.
Cosa significa in pratica
Tradotta in termini concreti, la logica dell'articolo 26 è che l'attuazione del decreto non deve tradursi in una richiesta generalizzata di nuovi fondi, ma deve inserirsi nell'ordinaria attività delle amministrazioni. Le autorità sanitarie continuano a svolgere i controlli esterni nell'ambito delle proprie funzioni; le strutture tecniche nazionali operano con le risorse loro assegnate.
Per il cittadino e per i soggetti privati, questo articolo ha un impatto indiretto ma reale: conferma che il costo della verifica della qualità dell'acqua a valle del punto di consegna — nella propria abitazione, nella propria attività — è una responsabilità del singolo. Quando c'è un dubbio sulla rete interna, la strada resta quella di un'analisi dell'acqua al punto d'uso, che non dipende dalle risorse pubbliche ma dalla scelta consapevole di chi vuole sapere cosa beve.
Domande frequenti
Che cos'è la clausola di invarianza finanziaria?
Chi paga i controlli sull'acqua?
L'articolo 26 prevede finanziamenti per i gestori privati?
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