D.Lgs. 18/2023 · Articolo 20
Articolo 20 — Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua
L'**articolo 20 del D.Lgs. 18/2023** istituisce la **Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua**, organismo di indirizzo e verifica che accompagna l'adozione e l'attuazione dei **PSA** su scala nazionale, garantendone la coerenza e monitorando la transizione verso l'approccio basato sul rischio.
Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026
Un organismo dedicato ai PSA
Il Piano di Sicurezza dell'Acqua è il vero perno del nuovo modello introdotto dal decreto: un metodo che chiede al gestore di analizzare tutta la filiera, dalla captazione al rubinetto, individuando i pericoli e presidiando i punti critici. Ma un cambio di paradigma di questa portata non si realizza da solo. Serve qualcuno che ne segua l'attuazione su scala nazionale, che verifichi come procede e che fornisca indirizzi comuni. A questo serve la Commissione istituita dall'articolo 20.
In sostanza, la Commissione nazionale di sorveglianza è l'organo che tiene sotto osservazione la grande transizione verso i PSA. Il passaggio dai vecchi controlli 'a valle' del vecchio D.Lgs. 31/2001 all'approccio preventivo e basato sul rischio del D.Lgs. 18/2023 è graduale e complesso: la Commissione ne monitora l'andamento, ne segnala le criticità e contribuisce a mantenerlo omogeneo tra territori diversi.
Le funzioni di indirizzo e verifica
Il ruolo della Commissione è duplice: da un lato indirizza, dall'altro verifica. Indirizza nel senso che contribuisce a definire criteri e orientamenti per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, così che i gestori non procedano in ordine sparso. Verifica nel senso che tiene sotto controllo lo stato di avanzamento dell'adozione dei PSA e la loro effettiva attuazione.
- Fornire indirizzi e criteri per l'elaborazione, l'adozione e l'aggiornamento dei PSA.
- Monitorare lo stato di attuazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua sul territorio nazionale.
- Favorire l'omogeneità applicativa e la condivisione di buone pratiche tra gestori e autorità.
- Segnalare criticità e ritardi, supportando la progressiva messa a regime dell'approccio basato sul rischio.
Sorveglianza, non sostituzione
La Commissione non elabora i PSA al posto dei gestori né sostituisce le autorità sanitarie nei controlli. Il suo compito è di sorveglianza e indirizzo: presidia il quadro d'insieme, mentre la responsabilità operativa dei Piani resta in capo a chi gestisce concretamente i sistemi di fornitura.
Composizione e raccordo istituzionale
Trattandosi di un organismo che deve mettere in dialogo competenze diverse — sanitarie, ambientali, tecniche e territoriali — la Commissione è concepita come sede di raccordo tra le amministrazioni e gli enti coinvolti nella gestione delle acque destinate al consumo umano. La sua efficacia dipende proprio dalla capacità di far parlare fra loro i diversi livelli, dal nazionale al regionale, evitando che ciascuno vada per conto suo.
Il lavoro della Commissione si integra con quello degli organismi istituiti dall'articolo 19: il supporto scientifico del CeNSiA e la base dati di AnTeA forniscono gli elementi conoscitivi su cui la sorveglianza sui PSA può poggiare. È un ecosistema di organismi pensati per sostenersi a vicenda, ciascuno con un tassello specifico dell'infrastruttura nazionale.
Perché interessa chi gestisce l'acqua
Per un gestore, l'esistenza di una Commissione di sorveglianza significa muoversi dentro un quadro di riferimento condiviso anziché in un vuoto interpretativo. Gli indirizzi elaborati a livello nazionale aiutano a capire cosa ci si aspetta da un Piano di Sicurezza dell'Acqua ben fatto, come impostare la valutazione del rischio del sistema di fornitura e come tenere aggiornato il proprio Piano nel tempo.
Anche per chi non è un gestore ma segue il tema — un consulente, un tecnico comunale, un amministratore attento — la Commissione rappresenta un segnale della serietà con cui l'ordinamento intende presidiare la transizione. I PSA non sono un adempimento episodico da archiviare una volta redatto il documento: sono un processo vivo, sorvegliato e destinato ad aggiornarsi, come conferma l'attenzione dedicata dal decreto e ribadita dal correttivo del 2025.
Domande frequenti
Cosa fa la Commissione nazionale di sorveglianza sui PSA?
La Commissione controlla direttamente i gestori?
Che rapporto c'è con il CeNSiA e AnTeA?
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