D.Lgs. 18/2023 · Articolo 16
Articolo 16 — Deroghe
L'**articolo 16 del D.Lgs. 18/2023** consente, a condizioni rigorose, di concedere **deroghe temporanee** ai valori di parametro chimici quando l'approvvigionamento non può essere garantito in altro modo. La deroga è ammessa solo se **non comporta un rischio per la salute umana**, ha durata limitata, fissa un valore massimo e impone di informare la popolazione interessata.
Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026
Che cos'è una deroga
La deroga è, in sostanza, un permesso temporaneo a distribuire acqua che supera un valore di parametro, concesso quando non esistono alternative ragionevoli per garantire l'approvvigionamento e a patto che ciò non metta a rischio la salute di chi la beve. Detta così può suonare come una scappatoia, ma non lo è: l'articolo 16 costruisce attorno alla deroga un recinto di condizioni molto stringenti, proprio perché si tratta di un'eccezione al principio generale del rispetto dei valori di parametro.
Il caso tipico è quello di un territorio in cui una risorsa idrica presenta, per ragioni geologiche o storiche, la presenza di un contaminante chimico difficile da abbattere in tempi brevi. Pensiamo ad aree dove l'arsenico di origine naturale è elevato, o a zone segnate da contaminazione diffusa da PFAS come alcune parti del Veneto. In queste situazioni la deroga serve a dare tempo al gestore di adeguare gli impianti senza lasciare la popolazione senza acqua.
I presupposti: cosa si può derogare e cosa no
Non tutto è derogabile. La possibilità riguarda i parametri chimici della Parte B dell'Allegato I, non i parametri microbiologici: un'acqua con Escherichia coli o enterococchi non può in alcun modo essere oggetto di deroga, perché la contaminazione microbiologica esprime un rischio sanitario acuto e immediato che nessun bilanciamento può giustificare.
Il limite invalicabile
La deroga è ammessa solo se non costituisce un potenziale pericolo per la salute umana e se l'approvvigionamento non può essere assicurato con altri mezzi ragionevoli. Se anche una sola di queste condizioni viene meno, la deroga non può essere concessa: non è uno strumento per rinviare all'infinito gli adeguamenti scomodi.
Durata, valore massimo e condizioni
Ogni deroga deve essere limitata nel tempo. La logica del decreto è quella di concedere periodi definiti, il più breve possibile, eventualmente rinnovabili ma sempre con un orizzonte finito e con l'obiettivo dichiarato di rientrare nella conformità. Non esiste la deroga a tempo indeterminato: sarebbe una contraddizione in termini, perché svuoterebbe di senso il valore di parametro stesso.
- Indicazione del parametro interessato e del valore massimo ammesso durante la deroga.
- Durata definita e motivazione dell'impossibilità di garantire diversamente l'acqua.
- Programma di controllo rafforzato, con monitoraggio più frequente del parametro in deroga.
- Piano degli interventi correttivi necessari a rientrare nel valore di parametro ordinario.
- Informazione tempestiva e adeguata alla popolazione interessata, con eventuali raccomandazioni per i gruppi vulnerabili.
Il valore massimo fissato dalla deroga non è arbitrario: deve essere il più basso possibile e comunque compatibile con l'assenza di rischio sanitario, valutato tenendo conto della durata dell'esposizione. Un conto è tollerare un lieve superamento per qualche mese, un altro è farlo per anni: più si allunga il periodo, più stretto deve essere il margine ammesso.
Chi concede la deroga e il ruolo dell'informazione
La concessione della deroga passa attraverso le autorità competenti, con il coinvolgimento della componente sanitaria che ne valuta la compatibilità con la tutela della salute. Non è una decisione che il gestore può prendere da sé: richiede una valutazione tecnica e amministrativa, ed è soggetta a rendicontazione, anche in relazione agli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea previsti dal recepimento della Direttiva UE 2020/2184.
Il tassello dell'informazione al pubblico è irrinunciabile. Chi vive in un'area in deroga ha il diritto di sapere quale parametro è interessato, entro quali valori, per quanto tempo e con quali eventuali precauzioni. È una questione di trasparenza ma anche di tutela: pensiamo a una famiglia con neonati, che potrebbe voler adottare accorgimenti per certi parametri durante il periodo di deroga.
Deroga non significa acqua qualsiasi
Anche in regime di deroga l'acqua deve restare entro il valore massimo autorizzato e sotto controllo rafforzato. Se durante la deroga emergono nuovi rischi o il valore concesso viene superato, si torna nel campo dei provvedimenti correttivi e delle possibili limitazioni d'uso.
Domande frequenti
Si possono derogare i parametri microbiologici?
Quanto dura una deroga?
L'acqua in deroga è pericolosa da bere?
Approfondimenti correlati
Vuoi sapere se la tua acqua è a norma?
Richiedi un'analisi dell'acqua conforme al D.Lgs. 18/2023 presso un laboratorio accreditato. Ti ricontattiamo con un preventivo su misura.