DLgs18/2023

D.Lgs. 18/2023 · Articolo 23

Articolo 23 — Sanzioni

Gestori idriciAttività alimentariTitolari di impianti

L'**articolo 23 del D.Lgs. 18/2023** definisce il **regime sanzionatorio** del decreto: prevede prevalentemente **sanzioni amministrative pecuniarie** a carico dei gestori e dei soggetti obbligati che violano gli obblighi su controlli, qualità dell'acqua, provvedimenti correttivi e informazione, ferme restando le più gravi conseguenze penali quando la condotta mette a rischio la salute pubblica.

Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026

A cosa serve un articolo sulle sanzioni

Una norma che stabilisce obblighi senza prevedere conseguenze per chi non li rispetta rischia di restare un buon proposito. L'articolo 23 chiude il cerchio del D.Lgs. 18/2023 introducendo l'apparato sanzionatorio, cioè l'insieme delle conseguenze in cui incorre chi viola gli obblighi previsti dal decreto. È l'articolo che dà 'peso' a tutto il resto: senza di esso, l'intero sistema di controlli, valutazioni del rischio e obblighi informativi perderebbe la sua forza deterrente.

Va detto subito, per correttezza, che gli importi e le fattispecie di dettaglio vanno sempre verificati sul testo vigente, tanto più che il correttivo D.Lgs. 102/2025 è intervenuto su numerosi articoli. Qui interessa spiegare la logica del regime sanzionatorio più che elencare cifre precise, che potrebbero cambiare e che vanno lette caso per caso sulla norma aggiornata.

Prevalenza delle sanzioni amministrative pecuniarie

Il cuore del regime è costituito da sanzioni amministrative pecuniarie, cioè multe di natura amministrativa, graduate in funzione della gravità della violazione. Questo è l'approccio prevalente: la maggior parte degli inadempimenti agli obblighi 'tecnici' del decreto — mancata effettuazione dei controlli, omesse comunicazioni, inosservanza di prescrizioni — è punita con somme di denaro il cui importo varia entro forbici stabilite dalla legge.

La logica è quella della proporzionalità: una violazione formale e isolata non pesa come un inadempimento sistematico o come una condotta che ha effettivamente esposto i consumatori a un rischio. La graduazione tiene conto della natura dell'obbligo violato, della sua reiterazione e delle conseguenze concrete sulla sicurezza dell'acqua.

  • Violazioni degli obblighi di controllo interno e del programma di monitoraggio (in raccordo con l'articolo 14).
  • Omessa o ritardata adozione dei provvedimenti correttivi e delle limitazioni d'uso previsti dall'articolo 15.
  • Inosservanza degli obblighi di informazione al pubblico e di comunicazione verso le autorità.
  • Mancata predisposizione o attuazione delle misure legate alla valutazione e gestione del rischio.

Quando si entra nel campo penale

Le sanzioni amministrative non esauriscono il quadro. Quando una condotta va oltre l'inadempimento formale e mette concretamente a repentaglio la salute pubblica, possono entrare in gioco fattispecie di rilievo penale previste dall'ordinamento generale — si pensi alle ipotesi in materia di avvelenamento o adulterazione di acque o sostanze destinate all'alimentazione, disciplinate dal codice penale. Distribuire consapevolmente acqua pericolosa non è un'inadempienza da sanzionare con una multa: è un fatto di ben altra gravità.

Amministrativo e penale non si escludono

Il fatto che una violazione sia punita in via amministrativa non significa che si sia al riparo da conseguenze penali quando ne ricorrono i presupposti. I due piani rispondono a logiche diverse: l'uno sanziona l'inosservanza degli obblighi tecnici, l'altro colpisce le condotte che ledono o mettono in pericolo la salute delle persone.

Chi vigila e chi rischia

L'accertamento delle violazioni si inserisce nel sistema dei controlli esterni: sono le autorità sanitarie e gli organi di vigilanza a rilevare gli inadempimenti nel corso della loro attività di controllo. Il soggetto esposto alle sanzioni è, in prima battuta, il gestore idro-potabile, ma la platea comprende tutti coloro su cui il decreto pone obblighi: titolari di attività che utilizzano o mettono a disposizione acqua, responsabili di impianti, gestori di strutture prioritarie.

Ed è qui che si capisce perché la tracciabilità e la documentazione, di cui parlano gli articoli sui controlli, non sono un vezzo burocratico. In sede di accertamento, la capacità di dimostrare di aver eseguito i controlli, indagato i superamenti e adottato i correttivi è ciò che distingue una gestione diligente da una esposta alle sanzioni. Un buon Piano di Sicurezza dell'Acqua e un archivio ordinato dei dati sono, in questo senso, anche una forma di tutela.

Un approfondimento dedicato

Per un quadro più discorsivo del tema, con esempi concreti di situazioni che possono generare responsabilità, è disponibile la guida sulle sanzioni del D.Lgs. 18/2023.

Domande frequenti

Che tipo di sanzioni prevede il D.Lgs. 18/2023?
Prevalentemente sanzioni amministrative pecuniarie, graduate secondo la gravità della violazione degli obblighi su controlli, qualità, provvedimenti correttivi e informazione. Restano ferme le più gravi conseguenze penali previste dall'ordinamento quando la condotta mette a rischio la salute pubblica.
Quali sono gli importi delle sanzioni?
Gli importi sono definiti dalla legge entro forbici che dipendono dal tipo di violazione e vanno sempre verificati sul testo vigente, tenendo conto delle modifiche del correttivo D.Lgs. 102/2025. Il principio guida è la proporzionalità rispetto alla gravità e alla reiterazione dell'inadempimento.
Chi rischia le sanzioni?
In primo luogo il gestore idro-potabile, ma anche tutti i soggetti obbligati dal decreto: titolari di attività alimentari, responsabili di impianti e di strutture prioritarie. L'accertamento avviene nell'ambito dei controlli esterni svolti dalle autorità sanitarie.

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