DLgs18/2023

D.Lgs. 18/2023 · Articolo 22

Articolo 22 — Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome

Regioni a statuto specialeProvince autonomeGestori idrici

L'**articolo 22 del D.Lgs. 18/2023** è una clausola di salvaguardia: stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle **regioni a statuto speciale** e alle **province autonome di Trento e Bolzano** compatibilmente con i rispettivi **statuti** e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dell'autonomia loro riconosciuta.

Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2026

Una clausola tipica del nostro ordinamento

Chi ha una certa dimestichezza con le leggi italiane riconosce subito articoli come questo. Sono le cosiddette clausole di salvaguardia dell'autonomia, che compaiono con regolarità nei decreti legislativi e servono a coordinare la normativa statale con lo status particolare di alcune regioni. L'articolo 22 del D.Lgs. 18/2023 è esattamente questo: una norma di raccordo che tiene conto del fatto che non tutte le regioni italiane hanno le stesse competenze.

Il nostro ordinamento distingue infatti tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale, a cui si affiancano le due province autonome di Trento e Bolzano. Queste ultime godono, in forza di statuti approvati con legge costituzionale, di margini di autonomia più ampi in diverse materie. Una legge statale non può ignorare quel quadro, e l'articolo 22 serve appunto a evitare cortocircuiti.

Cosa dice la norma

La sostanza è chiara: il decreto si applica anche in questi territori, ma compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. In altre parole, il D.Lgs. 18/2023 non pretende di scavalcare le competenze che a quelle autonomie sono costituzionalmente riconosciute, ma si innesta nel loro ordinamento rispettandone le forme e i limiti.

  • Le cinque regioni a statuto speciale: Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol.
  • Le due province autonome di Trento e di Bolzano, titolari di competenze proprie in numerose materie.
  • Applicazione delle norme del decreto secondo gli statuti e le rispettive norme di attuazione.

Autonomia, non esenzione

Attenzione a non fraintendere: l'articolo 22 non esonera questi territori dagli obiettivi di tutela della salute e di qualità dell'acqua. Gli standard di sicurezza — i valori di parametro, la logica dei controlli, l'approccio basato sul rischio — restano il riferimento. Ciò che si adatta sono le modalità di attuazione e il riparto delle competenze, non il livello di protezione.

Il vincolo europeo resta comune

C'è un elemento che vale per tutti, indipendentemente dall'autonomia: il D.Lgs. 18/2023 recepisce la Direttiva UE 2020/2184, e gli obblighi di derivazione europea impegnano l'intero Stato membro. Le peculiarità statutarie possono modulare il come, ma non possono tradursi in un livello di tutela inferiore rispetto a quello preteso dall'Unione. Il risultato finale in termini di sicurezza dell'acqua deve essere garantito ovunque, dalla Sicilia all'Alto Adige.

Questo spiega perché, nella pratica, un cittadino di Bolzano o di Cagliari ritrova gli stessi principi di fondo di un cittadino di una regione a statuto ordinario: gli stessi limiti sui contaminanti, la stessa attenzione ai controlli, lo stesso diritto all'informazione. Cambiano, semmai, gli assetti amministrativi e le competenze degli enti che presidiano il sistema sul territorio.

In pratica: cosa cambia per gestori e cittadini

Per un gestore idrico che opera in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma, l'articolo 22 significa che il quadro di riferimento va letto insieme alle norme locali di attuazione, che possono definire competenze e procedure specifiche. Non è una scappatoia dagli obblighi, ma un invito a verificare come la disciplina statale si cala nell'ordinamento del proprio territorio.

Per il cittadino comune, l'impatto pratico è modesto: la qualità e la sicurezza dell'acqua che beve restano garantite dagli stessi standard nazionali ed europei. Se ha dubbi sull'acqua del proprio rubinetto — che si trovi a Trento o a Palermo — la strada è sempre la stessa, ossia un'analisi dell'acqua al punto d'uso.

Domande frequenti

Le regioni a statuto speciale sono esentate dal D.Lgs. 18/2023?
No. Il decreto si applica anche a loro, ma compatibilmente con i rispettivi statuti e le norme di attuazione. Si tratta di autonomia nelle modalità di attuazione e nel riparto delle competenze, non di un'esenzione dagli obiettivi di sicurezza dell'acqua.
Quali sono le regioni a statuto speciale e le province autonome?
Le regioni a statuto speciale sono Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; a queste si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano, titolari di competenze proprie in molte materie.
Cambiano i valori limite dell'acqua in queste regioni?
No. Gli standard di sicurezza — i valori di parametro e i principi di tutela — derivano dalla Direttiva UE 2020/2184 e valgono per tutto lo Stato. L'autonomia riguarda le modalità di attuazione, non il livello di protezione della salute.

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